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Chi contattare in Comune: Area Demografica

 

Pubblicazioni di matrimonio

Le pubblicazioni devono essere richieste dai futuri sposi almeno due mesi prima della data prevista per il matrimonio, presentandosi in Comune con estratti degli atti di nascita, documenti di riconoscimento e due testimoni.
Per otto giorni consecutivi la pubblicazione verrà affissa all' Albo pretorio per eventuali opposizioni al matrimonio.
In caso di matrimonio religioso, il certificato di eseguite pubblicazioni viene restituito dopo altri tre giorni per consegnarlo al parroco.
Per celebrare il matrimonio civile in un altro comune, occorre presentare domanda con le ragioni di opportunità e convenienza; la delega verrà consegnata dal Comune il quarto giorno dopo l'ultima pubblicazione.
Le pubblicazioni scadono e vanno ripetute se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dalla data di eseguita pubblicazione.

Riferimenti normativi: Codice Civile ( tit. V - del matrimonio DPR 311/2000 nr.396 )

 


Certificato di matrimonio
Attesta luogo e data del matrimonio e può essere richiesto in qualsiasi momento da chi ha contratto matrimonio nel Comune o da chi che ne conosca i dati anagrafici, presentando un documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità e i dati anagrafici (Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita) della persona a cui si riferisce il certificato.
Il certificato può essere sostituito dall'autocertificazione* e ha validità 6 mesi rinnovabili mettendo in fondo al certificato la dichiarazione che le informazioni in esso contenute non sono variate (senza l'obbligo di autenticare la firma); le Pubbliche Amministrazioni, i gestori o esercenti di pubblici esercizi che lo richiedono, dovranno ancora ritenerlo valido.

Norme di riferimento: Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Legge 29 dicembre 1990, n. 405; Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini


Note:
* che dovrà essere accettata dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi. Gli enti privati e l'autorità giudiziaria possono invece richiederne la produzione, non essendo obbligati ad accettare le autocertificazioni

 

 

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