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Assegno nucleo familiare

Sostegno economico erogato dall'INPS a famiglie italiane o straniere comunitarie residenti con tre o più figli tutti al di sotto dei 18 anni, anche adottivi, in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica.
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo uno dei genitori deve presentare modello di domanda compilata e certificazione ISE * attestante la condizione economica del proprio nucleo familiare.
Il diritto all'assegno decorre dal primo di gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge 448/98** e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare***.
Il pagamento avviene tramite l'Inps semestralmente, attraverso le proprie strutture****.

Riferimenti normativi: Legge N. 448 DEL 23/12/1998; art. 65 D.lgs n. 109/1998 e successive modificazioni
 
Note:
* prevista da DL 109/98 e dalle successive modifiche e attuazioni
** salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare (presenza di almeno tre figli minori) si sia verificato successivamente; caso in cui decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
*** ossia dal primo gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica determinato ai sensi del decreto legislativo 109/98 e successive integrazioni e modifiche.
**** qualora il Comune appuri che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve revocarlo, a far data dal momento dell'indebita corresponsione, trasmettendo comunicazione all'INPS per il recupero delle somme erogate. 

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