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Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: Area Demografica Chi vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome deve inviare al Ministero dell'Interno apposita richiesta in cui esponga le ragioni della domanda. Presentare la richiesta al Prefetto della Provincia di residenza del richiedente. Il Prefetto assume informazioni sulla domanda e la invia -corredata da un proprio parere e dei documenti necessari- al Ministero dell'Interno. Se il Ministero valuta che la domanda possa essere accolta autorizza con decreto le pubblicazioni di un avviso con il sunto della domanda all'albo Pretorio del Comune di nascita e di residenza attuale; per finire redige il decreto di concessione del Ministro, che andrà poi trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di nascita. Un procedimento analogo si ha quando vi è la richiesta di cambiamento di nome o cognome perché questo è ridicolo, vergognoso o rivelatore dell'origine naturale. In questo caso la domanda va diretta al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di quello nella cui Circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Possono richiederlo in qualunque momento i Residenti nel Comune presentando domanda, con la richiesta di trascrizione del decreto, in carta libera indirizzata al Sindaco; Decreto del Prefetto (per cambio di nome); Decreto del Ministro dell'Interno (per cambio di cognome); Istanza su carta bollata indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia e corredata da copia integrale dell'atto di nascita, certificato cumulativo di cittadinanza e residenza in bollo, stato di famiglia in bollo. La domanda per i figli minori del richiedente può essere presentata contestualmente al genitore con l'assenso dell'altro genitore. La validità è senza scadenza Norme di riferimento: D.P.R. 3/11/2000 n. 396; Regio Decreto n. 1239 del 9.7.1939 (artt. dal 153 al 163) Ordinamento dello Stato Civile

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: Area DemograficaE' un documento di riconoscimento che viene rilasciato al compimento del quindicesimo anno di età. Possono richiederla i cittadini residenti nel Comune, i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nell'A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) ed i cittadini domiciliati nel Comune, previo nulla osta del Comune di residenza dell'interessato. Occorre presentare tre fotografie formato tessera recenti ed uguali fra loro, in bianco e nero o a colori con sfondo bianco; vecchia Carta d'Identità scaduta o in fase di scadenza. I cittadini che per ragioni di salute non possono recarsi presso gli uffici comunali possono richiedere servizio a domicilio per la firma del nuovo documento di identità. Validità per l'espatrio fino al compimento del diciottesimo anno di età, é necessario l'atto di assenso dei genitori o del tutore o l'autorizzazione del Giudice Tutelare. I cittadini stranieri residenti nel Comune possono ottenere la carta d'identità con valore esclusivamente di documento di riconoscimento, non valida per l'espatrio. Smarrimento o furto: occorre prima fare denuncia di smarrimento presso i Carabinieri, presentandosi provvisti di passaporto o documento equipollente in corso di validità, oppure alla presenza di due testimoni maggiorenni* che, sotto personale responsabilità, dichiarino di conoscerlo. La dichiarazione di denuncia di smarrimento così ottenuta consentirà di richiedere un nuovo documento all'Ufficio Anagrafe. Validità: è stata portata a 10 anni** dal DL n. 112 del 25/06/2008 ed il rinnovo può essere richiesto nei 180 giorni precedenti la scadenza. Note: * provvisti di documenti di riconoscimento in corso di validità e non parenti dell'interessato ** nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la postilla: 'validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/6/2008 n. 112.
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