Martedì, 20 Febbraio 201820180220
Sposarsi
Chi contattare in Comune: Area Demografica
Pubblicazioni di matrimonio
Le pubblicazioni devono essere richieste dai futuri sposi almeno due mesi prima della data prevista per il matrimonio, presentandosi in Comune con estratti degli atti di nascita, documenti di riconoscimento e due testimoni. Per otto giorni consecutivi la pubblicazione verrà affissa all' Albo pretorio per eventuali opposizioni al matrimonio. In caso di matrimonio religioso, il certificato di eseguite pubblicazioni viene restituito dopo altri tre giorni per consegnarlo al parroco. Per celebrare il matrimonio civile in un altro comune, occorre presentare domanda con le ragioni di opportunità e convenienza; la delega verrà consegnata dal Comune il quarto giorno dopo l'ultima pubblicazione. Le pubblicazioni scadono e vanno ripetute se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dalla data di eseguita pubblicazione. Riferimenti normativi: Codice Civile ( tit. V - del matrimonio DPR 311/2000 nr.396 )
Certificato di matrimonioAttesta luogo e data del matrimonio e può essere richiesto in qualsiasi momento da chi ha contratto matrimonio nel Comune o da chi che ne conosca i dati anagrafici, presentando un documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità e i dati anagrafici (Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita) della persona a cui si riferisce il certificato. Il certificato può essere sostituito dall'autocertificazione* e ha validità 6 mesi rinnovabili mettendo in fondo al certificato la dichiarazione che le informazioni in esso contenute non sono variate (senza l'obbligo di autenticare la firma); le Pubbliche Amministrazioni, i gestori o esercenti di pubblici esercizi che lo richiedono, dovranno ancora ritenerlo valido. Norme di riferimento: Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Legge 29 dicembre 1990, n. 405; Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini Note: * che dovrà essere accettata dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi. Gli enti privati e l'autorità giudiziaria possono invece richiederne la produzione, non essendo obbligati ad accettare le autocertificazioni
Giovedì, 07 Dicembre 201720171207
Perdere un proprio caro
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Denuncia di morte
La dichiarazione di morte è l'atto che deve essere obbligatoriamente reso entro 24 ore dal decesso all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto*. Può essere fatta da un congiunto, da persona convivente con il defunto o da loro delegato**, portando la scheda ISTAT di morte compilata dal medico di famiglia o del servizio di guardia medica. Norme di riferimento: art. 72 D.P.R. n. 396/2000; Legge n. 578/1993; D.L. n. 582/1994
Note: * in caso di morte in ospedale, la denuncia viene fatta al Comune dal Direttore Sanitario, che provvede anche alla compilazione della scheda ISTAT di decesso. ** persona informata del decesso, incaricato dell'impresa d'onoranze funebri prescelta per curare le esequie
Certificato di morte
E' il documento che attesta che un cittadino è morto in un dato giorno. Può richiederlo chiunque conosca i dati anagrafici e di morte della persona in qualunque momento, presentando: documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato Il certificato ha validità illimitata e può essere sostituito dall'autocertificazione* (vedi link a scheda a fondo pagina). Norme di riferimento: Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Legge 29 dicembre 1990, n. 405. Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini Vedi anche in altre sezioni: autocertificazioneNote: * che dovrà essere accettata dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi. Gli enti privati e l'autorità giudiziaria possono invece richiederne la produzione, non essendo obbligati ad accettare le autocertificazioni.
Estratto atto di morte
Attesta luogo, data del decesso ed evenutali annotazioni come ora del decesso, residenza del deceduto, eventuale coniugazione o vedovanza ecc. Può richiederlo in qualsiasi momento l'interessato o altra persona che ne conosca i dati anagrafici, presentando un valido documento di riconoscimento e nome, cognome, data di nascita della persona deceduta a cui si riferisce il certificato Ha validità illimitata e può essere sostituito dall'autocertificazione* (vedi link a fondo pagina). Norme di riferimento: Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Legge 29 dicembre 1990, n. 405; Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini Vedi anche (in altre sezioni): autocertificazioneNote: * che dovrà essere accettata dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi. Gli enti privati e l'autorità giudiziaria possono invece richiederne la produzione, non essendo obbligati ad accettare le autocertificazioni
Tumulazione, inumazione, cremazione
E' possibile scegliere tra vari tipi di sepoltura: tumulazione, inumazione e cremazione.
Tumulazione: è la sepoltura del cadavere in loculo, deposito di famiglia o cappella. Occorre rivolgersi all'ufficio di competenza, che comunica la disponibilità dei loculi nei vari cimiteri in base al lotto attualmente disponibile, autorizza i custodi alla tumulazione nel loculo scelto, compila le reversali per il pagamento del canone di concessione e redige il contratto di concessione cimiteriale*. Le operazioni di esumazione ordinaria potranno avvenire dopo 49 anni in loculo e 99 se in deposito di famiglia o cappella.Inumazione: in questo caso il feretro viene deposto direttamente nel terreno, in campi appositamente destinati. Occorre rivolgersi all'Ufficio di competenza, che fornisce la reversale per il pagamento della tariffa e l'autorizzazione ai custodi dei cimiteri a procedere all'inumazione. Le operazioni di esumazione ordinaria potranno avvenire dopo 10 anni.Cremazione: è possibile far rispettare la propria volontà di essere cremato scrivendo una disposizione testamentaria o aderendo alle associazioni apposite. In assenza di volontà scritta del defunto, può/possono decidere per la cremazione anche il coniuge o, in mancanza, il/i parente/i più prossimo/i, manifestando la volontà espressa in tal senso in vita dal defunto.La cremazione dei cadaveri avviene in forni crematori che per la Liguria sono a Genova. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere vengono raccolte in apposita urna cineraria contraddistinta all'esterno da nome, cognome, data di nascita e di morte e collocabile in qualsiasi tipo di sepoltura (campo comune, loculi, depositi, tombe di famiglia). In alternativa** le ceneri possono essere disperse in apposite aree cimiteriali, in natura (mare, laghi e fiumi), in aree private (all'aperto e con espresso consenso dei proprietari) o affidate ai familiari.Note:* la procedura può avere la durata massima di un anno, nei casi di attesa di raccolta resti o attesa di fine lavori o certificato di agibilità per depositi o tombe di famiglia.** l'operatività di tali disposizioni è espressamente subordinata all'entrata in vigore del nuovo regolamento nazionale di polizia mortuaria.
Certificato di vedovanza
Certifica che la persona è vedovo/a e può essere richiesto in qualsiasi momento dall'interessato o comunque altra persona che ne conosca i dati anagrafici, presentando documento di riconoscimento valido del richiedente e nome, cognome, data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato. Può essere sostituito dall'autocertificazione* (vedi link a fondo pagina). Ha una validità di 6 mesi, allo scadere dei quali gli interessati possono dichiarare in fondo al certificato stesso che i dati non sono variati, senza l'obbligo di autenticare la firma. L'atto così rinnovato dovrà essere accettato da pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi. Gli enti privati e l'autorità giudiziaria possono invece richiederne la produzione, non essendo obbligati ad accettare le autocertificazioni. Norme di riferimento: D.P.R. 223 del 30.05.89; Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini; D.P.R. 403 del 1998 Vedi anche (in altre sezioni): autocertificazioneNote: * che dovrà essere accettata dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi. Gli enti privati e l'autorità giudiziaria possono invece richiederne la produzione, non essendo obbligati ad accettare le autocertificazioni
Venerdì, 24 Novembre 201720171124
Avere figli
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Dichiarazione di nascita
E' la denuncia, obbligatoria per legge, della Dichiarazione di nascita per l'iscrizione di ogni nuovo nato nel registro comunale dello Stato Civile. Si può fare presso il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dalla data del parto, o presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o di residenza dei genitori*, entro 10 giorni** dalla data del parto. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei due genitori o da un loro procuratore speciale o dal medico/ostetrica che ha assistito al parto o da una qualsiasi persona che ha assistito al parto. Se i genitori non sono sposati deve essere fatta da entrambi i genitori (vedi pagina sul riconoscimento dei figli). Occorre presentare l'attestato di nascita rilasciato dall'Ospedale, un documento di identità valido (il passaporto se stranieri) del genitore/i dichiarante/i. E' possibile fare il prericonoscimento del figlio naturale nascituro da parte della sola madre o di entrambi i genitori, prendendo appuntamento ed esibendo il certificato di gravidanza.
Leggi e norme di riferimento: Codice Civile - DPR 3/11/2000 nr.396
Note:* Se i genitori hanno residenze diverse la dichiarazione viene fatta di regola presso il comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra loro** Se la denuncia di nascita, per vari motivi, non avviene entro dieci giorni, la registrazione viene fatta comunque, ma l'Ufficio di Stato Civile deve fare un rapporto al Procuratore della Repubblica.
Certificato di nascita
E' il certificato che attesta il luogo e la data di nascita del richiedente. Può richiederlo l'interessato residente nel Comune o per lui altra persona che ne conosca i dati anagrafici, presentando un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, fornendo nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato. Il certificato ha validità illimitata e può essere sostituito dall'autocertificazione*. Norme di riferimento: D.P.R n.396/2000; Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Legge 29 dicembre 1990, n. 405; D.P.R. n.445/2000 Note: * che dovrà essere accettata dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi. Gli enti privati e l'autorità giudiziaria possono invece richiederne la produzione, non essendo obbligati ad accettare le autocertificazioni
Attribuzione codice fiscale
In occasione dell'iscrizione anagrafica alla nascita di un bambino, al fine dell'attribuzione del codice fiscale, gli uffici comunali inoltrano per via telematica i relativi dati al Ministero delle Finanze. La procedura viene svolta interamente dall'ufficio comunale, senza intervento degli interessati. Da parte sua, il Ministero delle Finanze provvede a trasmettere alla famiglia del neonato la tessera magnetica.
Normativa di riferimento: L. n. 63/1993; Circolare MIACEL n. 2/1994
Assegno di maternità
E' un assegno che viene concesso per ogni figlio, affidamento preadottivo o adozione, alle madri residenti cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficino di indennità di maternità o ne beneficino parzialmente. La madre deve fare domanda entro sei mesi dalla data del parto o di ingresso in famiglia, presentando domanda compilata sull'apposito modulo e dichiarazione dell'indicatore della situazione economica (ISE). Al pagamento degli assegni concessi provvedono le strutture dell'Inps in unica soluzione. Se il Comune verifica che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell'indebita corresponsione, trasmettendo comunicazione all'INPS per il recupero delle somme erogate. Riferimenti normativi: D.Lgs 26/03/2001 n° 151 art. 74; D.M. 21/12/2000 n° 452 e successive modifiche art. 13
Vedi anche (in altre sezioni): Dichiarazione ISE/ISEE
Riconoscimento figli
Il Prericonoscimento di Nascita è un atto facoltativo. Può essere richiesto dalla futura madre prima della nascita. Se la madre è nubile è necessario che sia presente chi effettua il riconoscimento o un suo procuratore speciale con documenti di riconoscimento in corso di validità; occorre presentare un certificato del medico curante o del ginecologo che attesti mese di gravidanza e generalità complete delle gestante. Se la madre è separata legalmente occorre aggiungere a quanto detto sopra una copia della separazione consensuale o giudiziale, sostituibile con dichiarazione sottoscritta davanti all'impiegato addetto (tipo di dichiarazione che può essere resa anche in caso si tratti di separazione di fatto). Per poter effettuare il prericonoscimento devono essere trascorsi 300 giorni dalla data dell'omologazione o della pronuncia della separazione giudiziale oppure della comparizione dei coniugi avanti al Giudice (se autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio). Tale procedura si segue anche nei casi di separazione di fatto.
Estratto atto di nascita
E' un documento che riporta in modo completo le notizie estratte dall'atto di nascita del registro di Stato Civile e serve a dimostrare il luogo, la data di nascita, eventuali annotazioni (es. matrimonio, divorzio, tutela), la maternità e la paternità. Il documento è rilasciato unicamente dal Comune dove è stata denunciata la nascita o trascritta la dichiarazione di nascita presentata ad un altro funzionario (ad es. il direttore sanitario dell'ospedale) o altrove (ad es. atti di nascita ricevuti dall'estero e trascritti nei registri di stato civile). Bisogna fornire nome, cognome e data di nascita della persona per cui si richiede l'estratto. Il rilascio dell'estratto di nascita completo di maternità e paternità può essere fatto solo al diretto interessato o ai suoi genitori in possesso di documento di identità valido. Il certificato può essere sostituito da autocertificazione* (vedi link a fondo pagina). Note: * che dovrà essere accettata dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi. Gli enti privati e l'autorità giudiziaria possono invece richiederne la produzione, non essendo obbligati ad accettare le autocertificazioni.Vedi anche (in un'altra sezione): AutocertificazioneNorme di riferimento: DPR 3 novembre 2000, n. 396; Codice Civile art. 250 e segg.; D.P.R. n.445/2000
Giovedì, 23 Novembre 201720171123
Gestione familiare
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Assegno nucleo familiare
Sostegno economico erogato dall'INPS a famiglie italiane o straniere comunitarie residenti con tre o più figli tutti al di sotto dei 18 anni, anche adottivi, in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo uno dei genitori deve presentare modello di domanda compilata e certificazione ISE * attestante la condizione economica del proprio nucleo familiare. Il diritto all'assegno decorre dal primo di gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge 448/98** e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare***. Il pagamento avviene tramite l'Inps semestralmente, attraverso le proprie strutture****.
Riferimenti normativi: Legge N. 448 DEL 23/12/1998; art. 65 D.lgs n. 109/1998 e successive modificazioni Note: * prevista da DL 109/98 e dalle successive modifiche e attuazioni ** salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare (presenza di almeno tre figli minori) si sia verificato successivamente; caso in cui decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. *** ossia dal primo gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica determinato ai sensi del decreto legislativo 109/98 e successive integrazioni e modifiche. **** qualora il Comune appuri che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve revocarlo, a far data dal momento dell'indebita corresponsione, trasmettendo comunicazione all'INPS per il recupero delle somme erogate.